Rateizzazione

Il Consiglio di Amministrazione può concedere, con apposita delibera e su richiesta dell’interessato, la rateizzazione degli importi dovuti per contributi, sanzioni e interessi insoluti alla data della domanda.

Si può beneficiare fino ad un massimo di due rateizzazioni contemporaneamente in essere; una rateizzazione ulteriore può essere accordata esclusivamente a soggetti interessati da rateizzazioni richieste in conseguenza di calamità naturali.

La rateizzazione può essere concessa per importi superiori a € 1.000,00 per un massimo di 72 rate con cadenza mensile, di valore unitario non inferiore ad € 100,00 e, comunque, non oltre la data di maturazione del diritto a pensione.

È possibile concedere un piano di rientro fino a un massimo di 120 rate mensili solo se l’importo della rata supera il 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Il tasso effettivo annuo di interesse applicato all’importo rateizzato per le istanze presentate nell’anno 2023 è pari al 5%.
L’importo della rata mensile è determinato applicando un piano di ammortamento alla francese in regime di interesse composto.

Il mancato pagamento di n. 3 rate, anche non consecutive, comporta l’immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell’art. 1186 c.c., con possibilità dell’Ente di procedere alla riscossione coattiva dell’intero saldo dovuto; in caso di ritardo nei pagamenti delle rate sarà applicato il regime sanzionatorio e gli interessi a norma degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento di Previdenza ENPAPI.

L’accoglimento della domanda di rateizzazione non sospende l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali per gli anni successivi, ed il loro mancato versamento, oltre i termini di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento di Previdenza, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. L’intero debito previdenziale ancora non corrisposto sarà immediatamente esigibile in unica soluzione.

Gli iscritti con una posizione debitoria accertata dall’Ente e per i quali risultino già avviate le procedure di recupero crediti attraverso azione giudiziale, ovvero affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossioni, sono esclusi dalla facoltà di accedere alla rateizzazione. Gli stessi, fino a completa estinzione del debito per avvenuto pagamento, sono esclusi dai benefici assistenziali, previsti annualmente attraverso apposito Bando, e dal rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva.
Non possono accedere alla rateizzazione anche gli iscritti non in regola con gli adempimenti dichiarativi, anche per anni pregressi non presenti nel piano di rateizzazione, e coloro che, alla data della domanda, hanno già maturato il diritto a pensione così come previsto dall’art. 23, comma 1, del Regolamento di Previdenza.

Per presentare una richiesta di rateizzazione è necessario compilare il form online, disponibile nella sezione PRATICHE/CONTRIBUZIONE/RATEIZZAZIONE DEL DEBITO CONTRIBUTIVO dell’Area Riservata.

Questa modalità – in vigore dal 14 dicembre 2022 – ha interamente sostituito la trasmissione della domanda tramite modulo cartaceo e PEC e dà modo di elaborare in automatico il piano di rientro (ad eccezione della domanda di rateizzazione agevolata, per la quale si deve attendere la delibera del Consiglio), costituito dal numero di rate richieste e da una prima rata iniziale pari al 20% dell’importo dovuto.

Il provvedimento viene trasmesso nella sezione “COMUNICAZIONI” dell’Area Riservata, unitamente al piano di rientro e al modulo di accettazione che l’iscritto deve trasmettere all’Ente entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.

È importante sottolineare che la regolarità contributiva permette l’accesso ai benefici assistenziali erogati dall’Ente.

RATEIZZAZIONE_condizioni

RATEIZZAZIONE_procedura domanda