Chi siamo

L’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia, che esercitano l’attività in forma libero professionale.

LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

ENPAPI eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia, invalidità, inabilità, superstiti (di reversibilità ed indirette) ed indennità di maternità, ai sensi del Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Gli assicurati ENPAPI maturano il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del sessantacinquesimo anno di età, a condizione che risultino versati dall’iscritto ed accreditati in suo favore almeno cinque anni di contribuzione effettiva, ovvero al compimento del cinquantasettesimo anno di età, quando l’iscritto abbia raggiunto un’anzianità contributiva non inferiore ai quaranta anni. L’importo della pensione è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento. Il diritto all’assegno di invalidità si consegue, a qualsiasi età, ove la capacità dell’iscritto all’esercizio dell’attività professionale sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda. L’importo dell’assegno è determinato secondo il sistema contributivo. Il diritto alla pensione di inabilità si consegue, a qualsiasi età, ove la capacità dell’iscritto all’esercizio dell’attività professionale sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione, in modo permanente e totale, a condizione che risultino versate, in suo favore, almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la data della domanda e che sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività professionale e la relativa cancellazione dal relativo Ordine delle Professioni Infermieristiche.

L’Ente eroga anche interventi assistenziali a beneficio dei propri assicurati, quali l’intervento per stato di bisogno, l’indennità di malattia, il contributo per spese funebri, i trattamenti economici speciali, i contributi per l’avvio e l’esercizio dell’attività professionale, le borse di studio, gli interventi in caso di calamità naturali, il sussidio agli asili nido, il sussidio per protesi terapeutiche, i contributi per l’acquisto di libri di testo, i contributi per l’acquisto della prima casa, il sussidio ai portatori di handicap, i contributi per l’avvio dell’attività libero professionale.

LA CONTRIBUZIONE

La contribuzione dovuta dagli Iscritti all’Ente è rappresentata, annualmente, da tre diverse tipologie di contributo:

– il contributo soggettivo, destinato alla formazione  del montante contributivo individuale che rappresenta la base di calcolo delle prestazioni pensionistiche erogate dall’Ente. Tale contributo è pari al 16% del reddito netto professionale, con facoltà per l’Assicurato di optare per l’applicazione di un’aliquota superiore, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale. E’ previsto il versamento di un contributo minimo, frazionabile in base ai mesi di iscrizione e soggetto ad un abbattimento del 50% o anche all’esonero in presenza di particolari condizioni disciplinate dal Regolamento di Previdenza

– il contributo integrativo, destinato  in parte all’incremento del montante contributivo individuale ed in parte alle spese di gestione ed alla solidarietà, è rappresentato da una maggiorazione del 4% da applicarsi su tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito da libera professione infermieristica; è previsto, anche in questo caso, l’obbligo di versamento di un contributo minimo, non dovuto in presenza di particolari condizioni disciplinate dal Regolamento di Previdenza

– il contributo di maternità, il cui importo è determinato annualmente, è finalizzato all’erogazione dell’indennità di maternità agli iscritti di sesso femminile, nella misura, termini e modalità previsti dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

ORGANI STATUTARI

ORGANIGRAMMA

REGOLAMENTI

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

Legge 8 agosto 1995, n. 335

D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151