ACCESSO CIVICO

ENPAPI garantisce l’accesso ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dall’Ente in relazione all’attività istituzionale di pubblico interesse, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

ACCESSO CIVICO

L’art. 5 del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” ha introdotto il diritto di accesso civico, che riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti senza necessità di dimostrare un interesse legittimo. A seguito dell’approvazione del D.lgs. 97/2016, è possibile distinguere due forme di accesso civico:

Diritto di accesso civico semplice, concernente dati e documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria

Diritto di accesso civico generalizzato, concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che l’amministrazione è obbligata a pubblicare

Con l’accesso civico “semplice” chiunque può richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza (nella misura applicabile agli enti di previdenza privati), che l’Ente non abbia già pubblicato sul sito.

Con l’accesso civico “generalizzato” chiunque può richiedere documenti e dati inerenti alle attività di pubblico interesse detenuti da ENPAPI, ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione. L’accesso generalizzato può riguardare non soltanto “documenti”, ma anche “dati”. Non potranno essere accolte le istanze aventi un contenuto talmente vago da non permettere di identificare i dati o la documentazione richiesta. ENPAPI potrà chiedere precisazioni sull’istanza di accesso civico generalizzato per l’acquisizione di elementi adeguati a identificare i dati o i documenti richiesti.

La richiesta di accesso civico può essere presentata, con l’apposita modulistica, a mezzo e-mail a accessocivico@enpapi.it oppure a mezzo posta all’indirizzo ENPAPI, Via A. Farnese 3, Roma, specificando, oltre alle proprie generalità, i dati, le informazioni o i documenti richiesti in maniera chiara e precisa.

Modulo di richiesta accesso civico semplice

Modulo di richiesta accesso civico generalizzato

ACCESSO DOCUMENTALE (Legge 241/1990 e smi)

L’accesso documentale è disciplinato dal Regolamento di accesso a documenti e notizie di ENPAPI approvato, in attuazione dell’art. 20 dello Statuto di ENPAPI ed in analogia ai principi contenuti nel Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241. La finalità dell’accesso documentale è quella di consentire ai soggetti interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi al fine di poter esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti l’accesso civico, sia semplice che generalizzato.

PROCEDURA ACCESSO AGLI ATTI

REGISTRO DEGLI ACCESSI