Contribuzione

Il pagamento della contribuzione dovuta è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore.

Il versamento deve essere effettuato dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise.

Le aliquote contributive applicate  si distinguono a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altra forma di previdenza obbligatoria o sia già titolare di altro trattamento pensionistico.

Nel caso in cui il collaboratore non sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria, né sia titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono le seguenti:

ANNO              ALIQUOTA

2012/2013        27%

2014                  28%

2015                  30%

2016                  31%

2017                  32%

2018                  33%

2019                  33%

2020                  33%

2021                  33%

2022                  33%

2023                  33%

2024                  33%

In aggiunta a tali contributi è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità di malattia  e di degenza ospedaliera.

Nel caso in cui il collaboratore sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono:

ANNO             ALIQUOTA

2012                   18%

2013                   20%

2014                   22%

2015                   23,50%

2016                   24%

2017                   24%

2018                   24%

2019                   24%

2020                   24%

2021                   24%

2022                   24%

2023                   24%

2024                   24%

La contribuzione – determinata applicando le aliquote indicate – è dovuta nel limite del massimale di reddito di cui all’art. 2, comma 18 della  Legge 8 Agosto 1995, n. 335 e, più precisamente, pari a:

• € 96.149,00 per l’anno 2012

• € 99.034,00 per l’anno 2013

• € 100.123,00 per l’anno 2014

• € 100.324,00 per l’anno 2015

• € 100.324,00 per l’anno 2016

• € 100.324,00 per l’anno 2017

• € 101.427,00 per l’anno 2018

• € 102.543,00 per l’anno 2019

• € 103.055,00 per l’anno 2020

• € 103.055,00 per l’anno 2021

• € 105.014,00 per l’anno 2022

• € 113.520,00 per l’anno 2023

• € 119.650,00 per l’anno 2024

A differenza del massimale, non è previsto un importo minimo sul quale è comunque dovuto il contributo. L’importo dovuto deve essere rapportato al reddito effettivo. Ai soli fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, pari a:

• € 14.930,00 per l’anno 2012

• € 15.357,00 per l’anno 2013

• € 15.516,00 per l’anno 2014

• € 15.548,00 per l’anno 2015

• € 15.548,00 per l’anno 2016

• € 15.548,00 per l’anno 2017

• € 15.710,00 per l’anno 2018

• € 15.878,00 per l’anno 2019

• € 15.953,00 per l’anno 2020

• € 15.953,00 per l’anno 2021

• € 16.243,00 per l’anno 2022

• € 17.504,00 per l’anno 2023

• € 18.415,00 per l’anno 2024

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Ai fini della corretta acquisizione dei versamenti è necessario:
• che l’azienda sia registrata come azienda committente in qualità di azienda committente
• che i dati utilizzati per la compilazione del modello F24 Accise siano quelli risultanti dal fac-simile elaborato dal software DARC
• che l’importo versato corrisponda esattamente all’importo contenuto nella denuncia dei compensi corrispondente (es. compensi erogati il 27/11/2017, pagamento pari ad € 200 entro il 16/12/2017, denuncia dei compensi e della contribuzione dovuta, pari ad € 200 entro il 31/12/2017).

Nel caso in cui l’azienda non dovesse attenersi alle indicazioni fornite potrebbe essere difficile acquisire i versamenti effettuati nella posizione aziendale (e degli iscritti). Qualora il versamento non acquisibile contenga elementi utili al riconoscimento del mittente, gli uffici potranno richiedere all’azienda l’attestazione di avvenuto versamento. Nel caso in cui l’azienda non sia “riconoscibile” il versamento non potrà essere acquisito; pertanto, sarà premura dell’azienda attivarsi per permetterne l’acquisizione.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E, ha autorizzato il versamento dei contributi mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise, con i seguenti codici tributo:
• E001 – contributi obbligatori correnti
• E002 – contributi obbligatori pregressi
• E003 – contributi oggetto di recupero tramite azione legale
• E004 – differenze contributive
• E005 –  anticipo rateazione
• E006 – rata debito rateizzato
• E007 – rata contributi sospesi per calamità naturali
• E008 – contributi dovuti per accertamento ispettivo
• E009 – sanzioni civili dovute per accertamento ispettivo
• E010 – sanzioni civili
• E011 – contributi dovuti per costituzione di rendita vitalizia
• E012 – spese legali

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24-ACCISE

Per includere un versamento nel “pagamento unificato” è necessario che siano compilati i campi “CONTRIBUENTE” e una o più righe nella “SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE” del modello F24-Accise.

Affinché i pagamenti vadano a buon fine devono essere indicati i dati relativi all’azienda contribuente (con particolare riferimento al codice fiscale o partita I.V.A. dell’azienda ed alla sua denominazione sociale: a tal proposito si ricorda di utilizzare i dati contenuti nel provvedimento di registrazione trasmesso dagli Uffici).

Su ciascuna riga compilata per i pagamenti ad ENPAPI nella “SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE” del modello F24-Accise, devono, altresì, essere indicati:
• nel campo “ente”, la lettera “E”
• nel campo “provincia”, nessun valore
• nel campo “codice identificativo”, il numero di posizione assegnato all’azienda committente su 6 cifre numeriche (è necessario apporre 00 – due zero – davanti al numero assegnato dagli Uffici; es. n. posizione 0001: inserire 000001)
• nel campo “mese”, il mese per cui si effettua il versamento, nel formato “MM”
• nel campo “anno di riferimento”, l’anno per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”
• nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo, completo fino alla seconda cifra decimale anche quando sia 0

Per i codici tributo “E006” e “E007” il campo “rateazione” è valorizzato, in caso di versamento rateale, con il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

Il Software DARC consente di elaborare un fac-simile del modello F24 da pagare.

Versamento dei contributi mediante modello F24-Accise:

Il pagamento dei contributi all’ENPAPI deve essere effettuato con il “pagamento unificato” mediante il modello F24-Accise.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I contributi possono essere pagati con le seguenti modalità:

• consegna del modello F24-Accise compilato presso un qualsiasi ufficio postale, oppure presso uno dei concessionari o banche convenzionate

oppure

• invio mediante Internet (servizio FiscoOnLine o Entratel) del modello F24-Accise direttamente all’Agenzia delle Entrate con addebito in valuta alla scadenza sul proprio conto corrente bancario

NOTA: In tal caso si raccomanda di anticipare l’invio a qualche giorno prima della scadenza del pagamento, e di verificare l’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate mediante la ricevuta rilasciata, nonché l’effettivo addebito in conto alla data di scadenza.

La copia del modello F24-Accise, le modalità per l’effettuazione del “pagamento unificato” e l’elenco dei concessionari e banche convenzionate sono disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it (area Comunicazioni > Versamenti).

È possibile versare i contributi dovuti all’ENPAPI utilizzando i crediti vantati verso altre Amministrazioni (cosiddetta COMPENSAZIONE); a tal fine occorrerà indicare nello stesso modello F24-Accise sia i crediti vantati verso altre Amministrazioni che il debito nei confronti dell’ENPAPI. Non è possibile utilizzare eventuali crediti vantati nei confronti di ENPAPI per il pagamento di debiti nei confronti delle altre Amministrazioni.

SISTEMA SANZIONATORIO

La normativa prevede specifici tipi di inadempienze, in relazione alla gravità dei quali vengono applicate sanzioni diversificate, tenuto conto anche del comportamento del trasgressore.

La Legge 388/2000, infatti, ha previsto un trattamento più severo per i casi di evasione contributiva rispetto a quelli di omissione contributiva, in considerazione della maggiore pericolosità sociale della condotta.

La prima fattispecie si verifica in caso di registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta i rapporti  di
lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (casi di infedeltà delle denunce stesse).

La seconda si applica, invece, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi o premi, il cui ammontare è ricavabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie.

 

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