Versamenti

Le aliquote contributive applicate in questa gestione si distinguono a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altra forma di previdenza obbligatoria o sia già titolare di altro trattamento pensionistico.

1. Nel caso in cui il collaboratore non sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria, né sia titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono le seguenti:

ANNO              ALIQUOTA
2012/2013        27%
2014                  28%
2015                  30%
2016                  31%
2017                  32%
2018                  33%
2019                  33%
2020                  33%
2021                  33%

In aggiunta a tali contributi è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

2. Nel caso in cui il collaboratore sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono:

ANNO             ALIQUOTA
2012                   18%
2013                   20%
2014                   22%
2015                   23,50%
2016                   24%
2017                   24%
2018                   24%
2019                   24%
2020                   24%
2021                   24%

La contribuzione – determinata applicando le aliquote indicate – è dovuta nel limite del massimale di reddito di cui all’art. 2, comma 18 della  Legge 8 Agosto 1995, n. 335 e, più precisamente, pari ad:

• € 96.149,00 per l’anno 2012
• € 99.034,00 per l’anno 2013
• € 100.123,00 per l’anno 2014
• € 100.324,00 per l’anno 2015
• € 100.324,00 per l’anno 2016
• € 100.324,00 per l’anno 2017
• € 101.427,00 per l’anno 2018
• € 102.543,00 per l’anno 2019
• € 103.055,00 per l’anno 2020
• € 103.055,00 per l’anno 2021

Per importi al di sotto della soglia del massimale,  la contribuzione dovuta è sempre rapportata al reddito effettivo. Ai soli fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari ad:

• € 14.930,00 per l’anno 2012
• € 15.357,00 per l’anno 2013
• € 15.516,00 per l’anno 2014
• € 15.548,00 per l’anno 2015
• € 15.548,00 per l’anno 2016
• € 15.548,00 per l’anno 2017
• € 15.710,00 per l’anno 2018
• € 15.878,00 per l’anno 2019
• € 15.953,00 per l’anno 2020
• € 15.953,00 per l’anno 2021

Il pagamento della contribuzione dovuta – posta per due terzi (2/3) a carico dell’ azienda e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore – deve essere effettuato dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise.