INTERVENTO IN CASO DI STATO DI BISOGNO
FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA
Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da:
a) sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia o infortunio
b) decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge e ai figli minori o ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte
c) malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato o di appartenenti al nucleo familiare del medesimo e a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti
d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi
L’ACCERTAMENTO
L’effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile.
Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della stessa.
Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.
BENEFICIARI
Possono richiedere la prestazione assistenziale gli iscritti contribuenti, che alla data di presentazione della domanda abbiano maturato almeno due anni di anzianità di iscrizione, i titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di assegno di invalidità erogati dall’Ente.
MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’importo è determinato in relazione alla fattispecie oggetto di tutela:
– in relazione alla lettera a) e d): il sussidio è calcolato utilizzando il medesimo criterio adottato per l’indennità di malattia disciplinata nel Bando per i Trattamenti di Assistenza 2022
– in relazione alla lettera b) e c): il sussidio è determinato in percentuale sull’importo delle spese documentate considerando il valore ISEE trasmesso
RIMBORSO | PARAMETRO ISEE |
10% delle spese documentate | 30mila<ISEE<=35mila |
20% delle spese documentate | 25mila<ISEE<=30mila |
30% delle spese documentate | 20mila<ISEE<=25mila |
40% delle spese documentate | <=20mila |
L’importo determinato per l’erogazione dovrà essere compreso tra un minimo di € 2.500,00 e un massimo di € 8.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione avrà comunque la facoltà di incrementare l’importo determinato, per le diverse fattispecie oggetto di tutela, fino a un massimo di € 12.000,00 in casi particolari e documentati.
Il sussidio viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.
CAUSE DI ESCLUSIONE
La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta e per un massimo di due anni, in relazione al medesimo evento. In caso di più aventi diritto all’interno del medesimo nucleo familiare, la prestazione è erogata al componente del nucleo familiare più anziano.
Nel corso dell’anno si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per stato di bisogno. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata all’Ente – compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “PRATICHE/ASSISTENZA GESTIONE PRINCIPALE” – entro 180 giorni decorrenti dal giorno in cui è cessato l’evento che è causa dello stato di bisogno, ovvero dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2022.
Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:
– copia di un documento di identità
– modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno precedente la presentazione della domanda o riferito all’ultimo anno fiscale disponibile
– in relazione alla lettera a), certificato medico attestante la data di inizio e la durata della menomazione della capacità lavorativa
– in relazione alla lettera b), originale o copia del certificato di morte dell’iscritto o pensionato e spese a carico dei superstiti
– in relazione alla lettera c), certificato medico e documentazione delle spese sostenute
– in relazione alla lettera d), certificato medico che attesti la data di inizio e la durata della temporanea inabilità lavorativa
– ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno.