INTERVENTO IN CASO DI STATO DI BISOGNO

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha facoltà di erogare sussidi, in casi meritevoli di soccorso o intervento per particolare grado di disagio economico, causato da:

a) sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale, per almeno tre mesi, a causa di malattia o infortunio

b) decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge e ai figli minori o ai figli inabili al lavoro, se a carico del de cuius al momento della morte

c) malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato o di appartenenti al nucleo familiare del medesimo e a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti

d) inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi

L’ACCERTAMENTO

L’effettivo stato di bisogno dei richiedenti è accertato dal Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo ritenuto utile.

Il Consiglio di Amministrazione determina gli aventi diritto alla prestazione e la misura della stessa.

Al fine dell’accertamento del diritto rilevano esclusivamente i documenti prodotti con la domanda. Per determinare la misura della prestazione il Consiglio fa riferimento alla documentazione attestante lo stato economico e di salute del richiedente.

BENEFICIARI

L’intervento economico può essere erogato a favore:

– dell’iscritto contribuente in via esclusiva, con almeno due anni di anzianità continuativa di iscrizione all’Ente alla data del verificarsi dell’evento, nei casi previsti all’art. 1, lettere a), c) e d);

– del coniuge e dei figli superstiti che abbiano i requisiti per l’accesso alla pensione indiretta o di reversibilità ENPAPI nel caso previsto all’art. 1, lettera b).

 MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’importo è determinato in relazione alla fattispecie oggetto di tutela:

– in relazione alla lettera a) e d): il sussidio è calcolato utilizzando il medesimo criterio adottato per l’indennità di malattia, per gli iscritti non titolari di trattamento pensionistico, disciplinato nel Bando degli interventi assistenziali 2024; in casi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione sulla base della documentazione trasmessa dall’iscritto può aumentare l’importo calcolato fino al massimo erogabile;

– in relazione alla lettera b) e c): il sussidio viene stabilito, per ogni singolo caso, dal Consiglio di Amministrazione sulla base della documentazione trasmessa dall’iscritto all’atto della presentazione dell’istanza.

L’importo determinato per l’erogazione dovrà essere compreso tra un minimo di € 2.500,00 e un massimo di € 12.000,00.

Il sussidio viene erogato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

CAUSE DI ESCLUSIONE

La prestazione assistenziale è erogabile una sola volta e per un massimo di due anni, in relazione al medesimo evento. In caso di più aventi diritto all’interno del medesimo nucleo familiare, la prestazione è erogata al componente del nucleo familiare più anziano.

Nel corso dell’anno si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per stato di bisogno. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.

 INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inviata all’Ente – compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “PRATICHE/ASSISTENZA GESTIONE PRINCIPALE” – entro e non oltre il 31/12/2024.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia di un documento di identità;

– modello ISEE, completo di ogni sua pagina, del nucleo familiare del richiedente riferito all’anno precedente la presentazione della domanda o riferito all’ultimo anno fiscale disponibile;

– in relazione alla lettera  a):

– certificato medico telematico o in caso di impossibilità di rilascio, certificazione redatta su carta intestata di struttura pubblica o convenzionata nella quale siano indicati, i periodi di inabilità temporanea al lavoro continuativi pari o superiori a 90 giorni, con evidenza della diagnosi e della prognosi o dei giorni di riposo e cura; per i casi di malattia oncologica, traumi con accesso al pronto soccorso e interventi chirurgici, i giorni di riposo e cura, dopo la diagnosi della struttura pubblica, possono essere prescritti dal medico di base o dal medico specialista;

– autocertificazione dell’astensione dall’attività lavorativa per il periodo certificato e richiesto;

– certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura.

– in relazione alla lettera b):

– copia del certificato di morte dell’iscritto o pensionato e spese a carico dei superstiti;

– certificato di stato di famiglia.

– in relazione alla lettera  c):

– certificato medico e documentazione delle spese sostenute;

– certificato di stato di famiglia;

– autocertificazione di non aver percepito altre somme per lo stesso titolo e l’impegno a non richiederle dopo l’erogazione;

– certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura.

– in relazione alla lettera d):

– certificato a valenza medico legale da redigere a cura di medico di struttura pubblica comprovante:

– la causa e la data di insorgenza della inabilità professionale temporanea;

– il periodo presunto di inabilità professionale temporanea direttamente ed esclusivamente conseguente all’infortunio o della malattia;

– le motivazioni dell’impossibilità assoluta e totale ad esercitare la libera professione nel periodo di inabilità;

– certificato di degenza ospedaliera o dimissioni con la specifica degli eventuali giorni di riposo e cura.

– ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno.