INDENNITÀ DI MALATTIA – GP
FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA
Il Consiglio di Amministrazione può erogare, nei limiti dei fondi disponibili, un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.
L’indennità di malattia può essere concessa, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN. La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN.
La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi, né per periodi già indennizzati.
BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, con almeno 2 anni di anzianità di iscrizione continuativa all’Ente alla data del verificarsi dell’evento.
Sono esclusi dal beneficio gli iscritti contribuenti volontari.
MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità si calcola – applicando la percentuale del 16% – sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno precedente la data nel quale ha avuto inizio l’evento.
Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.
L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.
CAUSE DI ESCLUSIONE
La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri e delle borse di studio.
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata all’Ente – compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “PRATICHE/ASSISTENZA GESTIONE PRINCIPALE” – quando la somma dei periodi di malattia certificati, in via continuativa, sia pari o superiore ai 30 giorni e comunque entro e non oltre il 31/12/2023.
Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:
– copia del documento di identità
– copia del certificato di malattia telematico dal quale si evinca la natura della malattia, la diagnosi con relativa prognosi.
Qualora la trasmissione telematica non sia possibile, il professionista deve farsi rilasciare la certificazione cartacea redatta da un medico di una struttura Pubblica con la data di insorgenza della malattia, la diagnosi con relativa prognosi. In entrambi i casi saranno considerati validi i periodi certificati, in via continuativa, pari o superiori ai 30 giorni, trasmessi entro 10 giorni dalla data di rilascio dell’ultima certificazione.
– certificato di degenza;
– eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.