Indennità di congedo parentale

FATTISPECIE OGGETTO DI TUTELA

Il congedo parentale è un trattamento economico – limitato ad un periodo di 3 mesi  ed entro il primo anno di età del bambino – che viene corrisposto per gli eventi di parto, parto plurimo, adozioni e affidamenti per ingressi in famiglia.

BENEFICIARI

Possono richiedere l’indennità di congedo parentale coloro che hanno  titolo all’erogazione dell’indennità di maternità e di paternità.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità e di paternità..

In caso di parto plurimo, si ha diritto alla corresponsione per tre mesi per ciascun figlio entro il primo anno di vita.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere  inviata all’Ente compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “HOME/VAI ALLE RICHIESTE”.

La domanda deve essere presentata in data anteriore all’inizio del congedo (in caso contrario sarà indennizzabile solo il periodo di astensione successivo alla presentazione dell’istanza).

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia di un documento di identità

e in caso di adozione o affidamenti nazionali:

• copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del documento rilasciato dall’Autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia

in caso di adozione o affidamenti pre-adottivi internazionali:

• copia del certificato dell’Ente autorizzato da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia

• copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione Adozioni Internazionali

• copia del decreto di trascrizione nel registro di stato civile emesso dal Tribunale dei minori

in caso di morte della madre:

• certificato di morte o autocertificazione

in caso di grave infermità della madre:

• specifica certificazione medica, da allegare in busta chiusa

in caso di abbandono del figlio da parte della madre:

• autocertificazione in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis c.c.)

• copia del provvedimento del giudice

• rinuncia della madre che ha diritto al congedo parentale.