Versamenti
Le aliquote contributive applicate in questa gestione si distinguono a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altra forma di previdenza obbligatoria o sia già titolare di altro trattamento pensionistico.
1. Nel caso in cui il collaboratore non sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria, né sia titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono le seguenti:
ANNO ALIQUOTA
2012/2013 27%
2014 28%
2015 30%
2016 31%
2017 32%
2018 33%
2019 33%
2020 33%
2021 33%
In aggiunta a tali contributi è dovuto un ulteriore contributo pari allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare e dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
2. Nel caso in cui il collaboratore sia contestualmente assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di trattamento pensionistico, le aliquote applicate sono:
ANNO ALIQUOTA
2012 18%
2013 20%
2014 22%
2015 23,50%
2016 24%
2017 24%
2018 24%
2019 24%
2020 24%
2021 24%
La contribuzione – determinata applicando le aliquote indicate – è dovuta nel limite del massimale di reddito di cui all’art. 2, comma 18 della Legge 8 Agosto 1995, n. 335 e, più precisamente, pari ad:
• € 96.149,00 per l’anno 2012
• € 99.034,00 per l’anno 2013
• € 100.123,00 per l’anno 2014
• € 100.324,00 per l’anno 2015
• € 100.324,00 per l’anno 2016
• € 100.324,00 per l’anno 2017
• € 101.427,00 per l’anno 2018
• € 102.543,00 per l’anno 2019
• € 103.055,00 per l’anno 2020
• € 103.055,00 per l’anno 2021
Per importi al di sotto della soglia del massimale, la contribuzione dovuta è sempre rapportata al reddito effettivo. Ai soli fini dell’individuazione dell’anzianità contributiva assegnata agli iscritti, si applica il minimale di reddito di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990, pari ad:
• € 14.930,00 per l’anno 2012
• € 15.357,00 per l’anno 2013
• € 15.516,00 per l’anno 2014
• € 15.548,00 per l’anno 2015
• € 15.548,00 per l’anno 2016
• € 15.548,00 per l’anno 2017
• € 15.710,00 per l’anno 2018
• € 15.878,00 per l’anno 2019
• € 15.953,00 per l’anno 2020
• € 15.953,00 per l’anno 2021
Il pagamento della contribuzione dovuta – posta per due terzi (2/3) a carico dell’ azienda e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore – deve essere effettuato dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso mediante riscossione unificata con il modello F24 Accise.