Denunce dichiarative

L’azienda deve inviare i dati retributivi dei propri collaboratori esclusivamente attraverso l’utilizzo del software DARC (DENUNCIA AZIENDALE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE) – scaricabile dal sito dell’ENPAPI nella sezione Software DARC, unitamente al manuale utente – inviando le denunce mensili mediante il sistema di trasmissione telematica ENTRATEL (o FISCONLINE) fornito dall’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del compenso.

I servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate attualmente sono:

1. ENTRATEL
Questo servizio è utilizzato dai contribuenti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che devono presentare il modello 770 in relazione a più di 20 soggetti. È accessibile sia tramite una rete privata virtuale, sia via internet ed è dedicato ai seguenti soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti:
• i contribuenti, le società e gli enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770)
• intermediari (professionisti del settore tributario, CAF e associazioni di categoria) per la presentazione telematica delle dichiarazioni
• Poste Italiane Spa, per le proprie dichiarazioni e per quelle presentate, secondo la normativa vigente, dai contribuenti agli sportelli
• società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte
• Amministrazioni dello Stato
• intermediari e soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto immobili

2. FISCONLINE
Questo servizio, accessibile via internet, è utilizzato dai contribuenti – non abilitati a Entratel – obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali che non devono presentare il mod. 770, o che lo devono presentare per non più di 20 soggetti, e dai cittadini che vogliono avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione in via telematica.

L’abilitazione a Fisconline può essere ottenuta richiedendo il codice di identificazione strettamente personale (codice PIN):
– direttamente “online” dal sito dell’Agenzia delle Entrate, compilando un modulo di richiesta che contiene alcuni dati identificativi. Il sistema, eseguiti alcuni controlli, fornirà subito le prime 4 cifre del codice PIN necessario per accedere ai servizi di Fisconline. Entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso
– recandosi muniti di documento di riconoscimento presso un qualsiasi ufficio delle Entrate e compilando l’apposito modulo. Il funzionario dell’ufficio, verificata l’identità del richiedente, fornirà le prime 4 cifre del codice PIN necessario per accedere ai servizi di Fisconline. Entro 15 giorni il richiedente riceverà, al domicilio conosciuto dall’Agenzia delle Entrate, una lettera contenente gli elementi necessari a completare il codice PIN (ultime 6 cifre) e la password per il primo accesso
– per telefono, tramite il servizio automatico che risponde al numero 848.800.444.

Per le modalità di generazione dei file da trasmettere si rimanda al manuale utente disponibile nella sezione del sito dedicata.

Per garantire sicurezza e conformità dei file relativi alle denunce che si devono trasmettere, sarà necessario provvedere ad installare nel computer dove risiede l’applicazione ‘ENTRATEL’ o ‘File Internet’ uno specifico software di controllo disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Modalità di accesso:
– collegarsi al sito di ENTRATEL accedendovi dall’interno dell’ambiente operativo ENTRATEL [funzione: Sito WEB] o tramite il sito www.agenziaentrate.it [funzione: Servizi telematici / ENTRATEL Accedi al servizio]
– dopo essere entrati nel sito cliccare su “Accedi ai servizi”
– digitare utente e password per l’accesso al sito web
– selezionare l’opzione “Software”
– selezionare “Pacchetti Applicativi”
– selezionare la voce “Comunicazione dati ENPAPI” e seguire le istruzioni per il download e l’installazione del programma di controllo.

Il software di controllo interagisce con “ENTRATEL” ed effettua una verifica circa la validità formale del file che si deve trasmettere.

Le fasi sono:
1. Controllo
2. Autentica
3. Invio
4. Recupero delle ricevute

1. Operazione di CONTROLLO
menu = [Documenti] / [Controlla]
Per effettuare questa operazione è necessario essere forniti della chiave elettronica e dei codici di accesso rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. Il file oggetto della spedizione viene analizzato in modo da appurare che sia effettivamente stato generato dall’applicazione DARC e che non abbia subito successive modifiche.
Indipendentemente dall’esito del controllo formale, sarà generato un file di tipo ‘diagnostico’ (estensione “.dgn”) che conterrà un testo in che fa riferimento all’esito della verifica.
Al termine di questa prima fase, qualora si siano riscontrate anomalie riguardo la correttezza formale del file di origine, lo stesso sarà scartato e non sarà possibile proseguire con le fasi successive.
Il buon esito della precedente fase di verifica della correttezza formale fa si che il software di controllo generi dal file di origine un nuovo file conforme (estensione “.dcm”) opportunamente criptato e predisposto per la successiva fase di autentica.
In questa fase di controllo formale NON VIENE EFFETTUATO nessun tipo di verifica relativamente alla correttezza della denuncia.

2. Operazione di AUTENTICA
menu = [Documenti] / [Autentica]
Terminata con successo l’operazione di controllo, gli utenti dovranno provvedere ad autenticare il file da trasmettere (quello con estensione “.dcm”) apponendo la firma elettronica all’invio che si apprestano ad effettuare. Sarà necessario, quindi, munirsi del dispositivo hardware (floppy disk, memoria USB o altro) nel quale è memorizzata la chiave elettronica che è stata loro fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso si utilizzi un dispositivo di sicurezza in cui sia memorizzato un codice fiscale diverso da quello registrato nel file che si deve inviare, il software genererà un messaggio in cui si fa riferimento ad un eventuale scarto della fornitura. Si tratta, in realtà, solamente di un avvertimento, ignorate, quindi, questa segnalazione e proseguite pure con l’operazione di autentica.
Al termine di questa operazione sarà generato un ulteriore nuovo file (estensione “.ccf”) con caratteristiche idonee per la successiva fase di invio.

3. Operazione di INVIO
menu = [Sito WEB] / [Connetti]
Collegarsi al sito WEB mediante la specifica funzionalità di menù. Una volta entrati nel sito accedere ai servizi ed effettuare l’invio del file precedentemente autenticato (quello con estensione “.ccf”). Il software dell’Agenzia delle Entrate assegnerà un numero di protocollo ad ogni invio effettuato. Si consiglia di stampare la pagina relativa al protocollo assegnato all’invio; sarà necessaria successivamente per recuperarne la ricevuta.

4. Operazione di RECUPERO DELLE RICEVUTE
La Ricevuta è un documento elettronico che l’Agenzia delle Entrate produce a fronte di ogni invio protocollato e contiene le informazione relative alla spedizione e l’esito della stessa. La generazione dei files di ricevuta non è immediata, ma necessita di un periodo di tempo che non dovrebbe superare le 24 ore. Per accedere ai files delle ricevute è necessario collegarsi al sito internet del servizio utilizzato.
Per gli utenti “ENTRATEL” saranno rese disponibili due tipologie di ricevuta; la prima attesta l’invio del file fisico, la seconda è relativa al documento inviato.
La procedura di download dei file delle ricevute è così articolata:
– collegarsi al sito WEB mediante la specifica funzionalità di menù;
– accedere ai servizi;
– accedere alla funzionalità relativa alle Ricevute;
– scaricare la ricevuta relativa al protocollo attribuito al file trasmesso.
Nei confronti dell’ENPAPI la ricevuta relativa ai file correttamente inviati costituisce l’unico elemento valido che attesti l’effettiva trasmissione della denuncia.

Non è necessario spedire all’ENPAPI le ricevute, ma sarà opportuno stamparle e conservarle ad eventuale riprova dell’avvenuto invio.

Attraverso un apposito canale telematico, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro le 24 ore, a trasmettere all’ENPAPI i file delle denunce.

Per qualunque ulteriore informazione di carattere tecnico relativamente alla trasmissione telematica si invitano gli utenti della procedura DARC a rivolgersi direttamente al personale dell’Agenzia delle Entrate i cui riferimenti sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it.

Utenti “File Internet”

Modalità di accesso:
• collegarsi con il sito di FISCONLINE accedendovi dall’interno dell’ambiente operativo “File Internet” [funzione: Connetti per inviare] o tramite il sito www.agenziaentrate.it [funzione: FiSCOnline];
• dopo essere entrati nel sito cliccare su “1 Software”
• digitare utente e password per l’accesso al sito web
• scorrere la pagina fino ad individuare il paragrafo relativo alla voce “Denuncia telematica ENPAPI” e seguire le istruzioni per il download e l’installazione del programma di controllo.

Il software di controllo interagisce con l’applicazione “File Internet” ed effettua una verifica circa la validità formale del file che si deve trasmettere.

Le fasi sono:
1. Controllo
2. Invio
3. Recupero delle ricevute

1. Operazione di CONTROLLIO
Funzione = [Prepara file]
Per effettuare questa operazione è necessario essere forniti del codice PIN rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
In questo caso la fase di controllo effettua anche l’autenticazione dei file da trasmettere. Il file oggetto della spedizione viene formalmente analizzato in modo da appurare che sia effettivamente stato generato dall’applicazione DARC e che non abbia subito successive modifiche. Indipendentemente dall’esito del controllo formale, sarà generato un file di tipo “diagnostico” (estensione “.dgn”) che conterrà un testo in cui è riportato l’esito della verifica.
Al termine di questa prima fase qualora si siano riscontrate anomalie riguardo la correttezza del file di origine, lo stesso sarà scartato e non sarà possibile proseguire con le fasi successive.
Il buon esito della precedente fase di verifica della correttezza formale fa si che il software di controllo generi dal file di origine un nuovo file conforme (estensione “.ccf”) opportunamente criptato e già predisposto per poter essere successivamente inviato.
In questa fase di controllo formale NON VIENE EFFETTUATO nessun tipo di verifica relativamente alla correttezza della denuncia.

2. Operazione di INVIO
Funzione = [Connetti per inviare]
Collegarsi al sito WEB mediante la specifica funzionalità di menù. Una volta entrati nel sito accedere ai servizi ed effettuare l’invio del file precedentemente autenticato (quello con estensione “.ccf”). Il software dell’Agenzia delle Entrate assegnerà un numero di protocollo ad ogni invio effettuato. Si consiglia di stampare la pagina relativa al protocollo assegnato all’invio; sarà necessaria successivamente per recuperarne la ricevuta.

3. Operazione di RECUPERO DELLE RICEVUTE
La Ricevuta è un documento elettronico che l’Agenzia delle Entrate produce a fronte di ogni invio protocollato e contiene le informazione relative alla spedizione e l’esito della stessa. La generazione dei file di ricevuta non è immediata ma necessita di un periodo di tempo che non dovrebbe superare le 24 ore. Per accedere ai file delle ricevute è necessario collegarsi al sito internet del servizio utilizzato.
Per gli utenti di File Internet (FISCONLINE) sarà resa disponibile la ricevuta del documento inviato.
La procedura di download dei file è così articolata:
– collegarsi al sito WEB mediante la specifica funzionalità di menù
– accedere ai servizi
– accedere alla funzionalità relativa alle Ricevute
– scaricare la ricevuta relativa al protocollo attribuito al file trasmesso.

Nei confronti dell’ENPAPI la ricevuta relativa ai file correttamente inviati costituisce l’unico elemento valido che attesti l’effettiva trasmissione della denuncia.

Non è necessario spedire all’ENPAPI le ricevute ma sarà opportuno stamparle e conservarle ad eventuale riprova dell’avvenuto invio.

Attraverso un opportuno canale telematico, l’Agenzia delle Entrate provvederà, entro le 24 ore, a trasmettere all’ENPAPI i file delle denunce.

Per qualunque ulteriore informazione di carattere tecnico relativamente alla trasmissione telematica si invitano gli utenti della procedura DARC a rivolgersi direttamente al personale dell’Agenzia delle Entrate i cui riferimenti sono disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.it

 

Una volta registrata la posizione aziendale, ENPAPI invia all’azienda il relativo provvedimento contenente il riepilogo dei dati identificativi assegnati, incluso il numero di posizione dell’azienda, nonché le istruzioni operative per attivare il primo mese di denuncia.

È fondamentale attenersi ai dati comunicati dall’ENPAPI con il provvedimento di registrazione e inquadramento contributivo dell’azienda (o di successiva variazione). Eventuali discordanze costituiranno motivo di rettifica e/o non accettazione delle denunce da parte dell’ENPAPI.

In caso di errori nella compilazione della denuncia, è necessario che l’azienda elabori una nuova denuncia tramite DARC e la trasmetta a ENPAPI con le consuete modalità; compilando contestualmente l’apposito modulo con il quale indicherà la denuncia errata e quella corretta che deve essere acquisita.

È importante precisare che l’azienda è tenuto a trasmettere una sola denuncia integralmente sostitutiva di quella precedentemente inviata: non potranno essere acquisite denunce parzialmente rettificate (ad es. variazione dei dati relativi ad uno solo dei collaboratori).

Nel caso in cui l’azienda  debba trasmettere una denuncia sostitutiva ed abbia già effettuato un versamento, potrebbero verificarsi due circostanze:

a. il versamento effettuato è maggiore rispetto al contributo effettivamente dovuto: in tal caso, si ritiene preferibile che l’azienda utilizzi gli importi versati in eccedenza a copertura di contribuzioni future (riferibili alla stessa azienda anche se non allo stesso collaboratore). In alternativa gli importi eccedenti si potranno chiedere a rimborso presentando apposita domanda (specificando i dati dell’azienda e del suo codice IBAN) e trasmettendo l’attestazione dei versamenti effettuati
b. il versamento effettuato è inferiore a quello effettivamente dovuto, ad esempio nel caso in cui la rettifica della denuncia sia dovuta ad un errore nell’indicazione dell’aliquota: in tal caso, il regime sanzionatorio sarà applicato esclusivamente sui maggiori contributi dovuti, se non versati o versati in ritardo. Per non incorrere nell’applicazione del regime sanzionatorio vigente, infatti, l’azienda è tenuta a versare l’importo effettivamente dovuto, risultante dalla dichiarazione trasmessa a rettifica, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di avvenuta corresponsione del compenso.

SOGGETTI ABILITATI ALLE DENUNCE

Le Aziende e le Amministrazioni pubbliche tenute alla presentazione della denuncia contributiva mensile all’ENPAPI dovranno inoltrare il file contenente la denuncia da trasmettere, elaborata con la procedura DARC messa a disposizione dall’Ente, attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, ENTRATEL e FISCONLINE.

I soggetti che non fossero già abilitati all’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate potranno rivolgersi agli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, oppure dovranno richiedere l’abilitazione presentando apposita richiesta agli uffici locali dell’Amministrazione o, per Fisconline, direttamente via internet.

L’accesso ai servizi forniti dall’Agenzia delle Entrate avviene con appositi codici identificativi e costituisce, quindi, sottoscrizione autentica della denuncia trasmessa.

L’inoltre può essere effettuato dall’azienda o da uno dei soggetti abilitati.

Per l’invio della denuncia mensile attraverso gli intermediari abilitati al servizio ENTRATEL o FISCONLINE, l’azienda deve trasmettere all’ENPAPI apposita delega in cui sia riportato il nominativo ed il codice fiscale del professionista o del responsabile della struttura delegata agli adempimenti contributivi.

Le informazioni relative agli intermediari incaricati all’invio telematico delle denunce in questione, saranno memorizzate nella sezione anagrafica dell’azienda. In caso di variazioni, l’azienda è tenuta a dare immediata comunicazione all’ENPAPI attraverso il rilascio e l’invio di una nuova delega.

Le denunce contributive, eventualmente, trasmesse da parte di un soggetto non delegato non potranno essere acquisite. Si ricorda, infatti, che l’azienda è tenuta ad inviare idonea delega in favore dell’intermediario abilitato alla trasmissione dei dati retributivi; in caso di variazioni, è necessario che l’azienda ne effettui comunicazione nel più breve tempo possibile. In tal caso, l’azienda potrà presentare nuovamente le denunce utilizzando il proprio codice fiscale per l’invio tramite ENTRATEL o FISCONLINE, o trasmettere l’apposito modulo scaricabile dal sito con cui può delegare il soggetto che ha trasmesso le denunce.