Indennità di maternità

BENEFICIARI

Le iscritte possono presentare domanda per ottenere l’indennità di maternità nei seguenti casi:

• parto

• adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il diciottesimo anno di età al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare

• aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere  inviata all’Ente compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “HOME/VAI ALLE RICHIESTE”.

La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 7° mese di gravidanza ed entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

• certificato medico aggiornato, comprovante la data delle ultime mestruazioni e quella presunta del parto

• copia del provvedimento rilasciato dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro (in caso di interdizione anticipata dal lavoro)

• copia autentica del provvedimento di adozione/affidamento da cui risulti la data di effettivo ingresso in famiglia (nel caso di adozione o affidamento)

• copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore, rilasciata dalla Commissione Adozioni Internazionali (nel caso di adozione internazionale)

• copia del decreto di trascrizione nel Registro di Stato Civile emesso dal Tribunale dei Minori o autocertificazione (nel caso di provvedimento straniero di adozione)

• copia di un documento di identità in corso di validità.

Entro 30 giorni dalla data del parto l’iscritta è tenuta a trasmettere copia del certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 21, comma 2, D.Lgs. 151/2001).

Nel caso di interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione, l’iscritta è tenuta a trasmettere copia del certificato medico comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, dopo il 180° giorno di gestazione.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta sia pensionata o iscritta presso altra forma di previdenza obbligatoria , ivi inclusa la Gestione Principale ENPAPI, non abbia l’accreditamento di almeno 1 mensilità di contribuzione nelle ultime 12 precedenti l’evento (due mesi prima del parto), non si verifichi una effettiva astensione dall’attività lavorativa.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

Il periodo indennizzabile è pari a 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto o previa specifica attestazione medica, 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto); l’indennità può essere corrisposta anche per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro, solo se l’Ispettorato territoriale del Lavoro e la ASL ritengano che si configurino i casi di cui all’art. 17, comma 2, D.Lgs. 151/2001, ovvero:

• nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si  presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. L’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto

• quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino ovvero quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12. L’astensione può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.

In entrambi i casi il rapporto di lavoro deve essere in corso.

In assenza di specifica certificazione da parte degli organismi competenti, al verificarsi dei requisiti indicati, le iscritte alla Gestione Separata ENPAPI hanno diritto a richiedere l’erogazione dell’indennità limitatamente ai 5 mesi di astensione obbligatoria.

L’indennità è corrisposta alla madre anche per l’ingresso in famiglia del bambino adottato o affidato in preadozione, durante i primi cinque mesi successivi all’ingresso del minore nella famiglia, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età in caso di adozione/affidamento nazionale o i diciotto anni di età in caso di adozione/affidamento Internazionale (art. 2 del D.M. n.23484 del 4 aprile 2002).

L’indennità è calcolata in misura pari all’80% del reddito giornaliero derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa, utile ai fini contributivi, prodotto nei 12 mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (vale a dire, dalla data di astensione dall’attività lavorativa).

Nel caso di anzianità assicurativa inferiore a 12 mesi, l’indennità è determinata proporzionalmente in relazione all’attività lavorativa che ha prodotto reddito utile ai fini contributivi e all’anzianità stessa. Ai fini dell’erogazione dell’indennità, il periodo di riferimento va ridotto in proporzione.