Indennità di maternità

BENEFICIARI

Le iscritte all’Ente possono presentare domanda per ottenere l’indennità di maternità nei seguenti casi:

– parto

– adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il diciottesimo anno di età al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare

– aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere  inviata all’Ente compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “PRATICHE/ASSISTENZA GESTIONE PRINCIPALE”.

La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall’interruzione della gravidanza o dall’entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

Alla domanda  devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia di un documento di riconoscimento valido

– copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF e relativa al secondo anno antecedente la data dell’evento

e a seconda del caso:

• certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’epoca gestazionale (non inferiore alla 26^ settimana+ 2 giorni), la data di inizio della gravidanza e la data presunta  del parto o il certificato di assistenza al parto

• copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento pre-adottivo, certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla persona che ha diretta conoscenza dei dati richiesti) e dichiarazione della data di ingresso del bambino nel nucleo familiare (nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo)

• certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, non prima del terzo mese di gravidanza.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’indennità di maternità che viene corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento.

La misura sopra esposta (80% dei 5/12 del reddito professionale 2° anno antecedente evento), comprende anche i casi interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese.

La medesima misura dell’indennità è prevista nel caso di adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il diciottesimo anno.

L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001).

In caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza e fino al 6 mese, l’indennità che viene corrisposta è pari all’80% di 1/12 del reddito professionale percepito nel secondo anno antecedente la data dell’evento.

L’indennità viene erogata anche nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: l’importo erogato sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall’Ente (quota differenziale).

L’indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente ed è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% a meno che l’esenzione della ritenuta d’acconto venga dichiarata barrando l’apposita casella nella domanda.

ESEMPIO

ASTENSIONE ANTICIPATA DI MATERNITÀ

Alle libere professioniste, nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

In questo caso, con la domanda di maternità, sempre entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto, oltre la documentazione già prevista, l’iscritta dovrà inviare:

– certificazione dell’astensione dal lavoro disposta dall’azienda sanitaria locale (uno o più certificati) fino al periodo di astensione obbligatoria

La liquidazione dell’indennità di maternità per stensione anticipata e per il periodo obbligatorio sarà contestuale.

Il calcolo è quello utilizzato per il calcolo della maternità obbligatoria per i giorni di astensione anticipata certificati.