Pensione di inabilità

SOGGETTI INTERESSATI

Possono chiedere l’erogazione della pensione di inabilità gli iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

– la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti dopo l’iscrizione, in modo permanente e totale

– l’evento si sia verificato e la domanda sia stata presentata in costanza di iscrizione all’Ente

– risultino versate almeno 5 annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la domanda

– sia intervenuta la cessazione effettiva dell’attività e la relativa cancellazione dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inviata all’Ente tramite raccomandata A/R o mail all’indirizzo info@pec.enpapi.it o compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “HOME/VAI ALLE RICHIESTE”.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

– certificato medico attestante lo stato d’invalidità con indicazione della causa e dell’epoca dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa (eventuale verbale ASL)

– modulo per l’applicazione delle detrazioni d’imposta.

In caso di infortunio o malattia occorre altresì allegare:

– documentazione comprovante azione giudiziaria promossa contro il responsabile (o i suoi aventi causa)

– prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto (non necessaria per risarcimenti da assicurazioni stipulati dall’interessato).

L’ACCERTAMENTO

Il pensionando sarà sottoposto a visita di accertamento da parte di un medico incaricato da ENPAPI, che tramite il verbale di accertamento confermerà la presenza dei requisiti.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’importo della pensione di inabilità è determinato secondo il sistema contributivo, moltiplicando cioè il montante individuale dei contributi soggettivi dovuti, per il coefficiente legale di trasformazione, relativo all’età dell’assicurato, assumendo il coefficiente relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’assicurato, al momento dell’attribuzione della pensione, sia inferiore.

LA DECORRENZA

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne faccia domanda. Nel caso in cui la cancellazione dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell’avvenuta cancellazione dall’Ordine. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti.

La pensione di inabilità viene pagata in 13 mensilità. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

CAUSE DI ESCLUSIONE

La pensione di inabilità non può essere concessa (o se concessa è revocata):

– qualora venga meno lo stato di inabilità che ne ha dato diritto, o nel caso di nuova iscrizione a un Ordine delle Professioni Infermieristiche

– qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5% dell’importo annuo spettante; la pensione di inabilità è proporzionalmente ridotta qualora il risarcimento sia inferiore.

La pensione di inabilità è sospesa qualora il beneficiario non si sottoponga alle visite mediche periodiche predisposte dall’Ente. Trascorsi 6 mesi dalla data di sospensione senza che l’iscritto si sia sottoposto alla visita, la pensione è revocata d’ufficio.