Tipologia contributi

IL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Il contributo soggettivo obbligatorio dovuto annualmente da ogni iscritto all’Ente è pari al 16% del reddito netto professionale (al netto delle spese ma al lordo della ritenuta d’acconto) derivante da lavoro autonomo e risultante dalla relativa dichiarazione dei redditi.
L’iscritto – in fase di trasmissione dei dati reddituali – può selezionare un’aliquota superiore a quella minima obbligatoria, fino ad un massimo del 23% del reddito professionale; tale opzione, è valida per il solo anno in cui viene richiesta ed è rinnovabile.

E’ in ogni caso dovuto un contributo soggettivo minimo (quota fissa) pari ad  € 1.600,00 annui.
L’importo del contributo soggettivo versato è deducibile ai fini IRPEF.

IL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Il contributo integrativo dovuto annualmente da ogni iscritto all’Ente è rappresentato da una maggiorazione percentuale pari al 4% da applicare ai corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività autonoma di tipo infermieristico. La maggiorazione deve essere riscossa direttamente dall’iscritto, dall’associazione, dalla cooperativa sociale o dalla società cui partecipa, contestualmente alla riscossione dei corrispettivi o proventi e previa evidenziazione del relativo importo sul documento fiscale emesso o rilasciato.

È in ogni caso dovuto un contributo integrativo minimo (quota fissa)  pari ad € 150,00 annui.

IL CONTRIBUTO DI MATERNITA’

Il contributo di maternità dovuto annualmente da ogni iscritto all’Ente è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste icritte, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151.

L’importo del contributo di maternità dovuto è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed è deducibile ai fini IRPEF.

FRAZIONABILITA’ DEI CONTRIBUTI MINIMI

In caso di iscrizione all’Ente o di esonero dalla contribuzione con decorrenza in corso d’anno, i contributi annui soggettivi e integrativi minimi obbligatori sono ridotti per tanti dodicesimi del loro importo quanti sono i mesi di non iscrizione o di esonero dalla contribuzione.

Resta comunque l’obbligo di versare il contributo in percentuale sul reddito prodotto.