Ricongiunzione dei contributi previdenziali

CHE COS’E’

La ricongiunzione è l’istituto che consente l’unificazione, mediante trasferimento, dei periodi di contribuzione previdenziale maturati dal professionista in diverse gestioni previdenziali allo scopo di ottenere un’unica pensione calcolata su tutti i contributi versati.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono presentare domanda di ricongiunzione i lavoratori autonomi o dipendenti e i liberi professionisti. La ricongiunzione può essere passiva (o “in uscita”) quando il lavoratore dipendente, pubblico o privato o lavoratore autonomo, già iscritto a forme di previdenza obbligatoria per liberi professionisti, esercita la facoltà di ricongiungere presso l’attuale gestione previdenziale, i contributi versati in precedenza presso ENPAPI ovvero attiva (o “in entrata”) quando la facoltà di ricongiunzione è esercitata dal libero professionista che chiede la ricongiunzione presso ENPAPI dei contributi precedentemente versati a forme di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati Sono ugualmente ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

La facoltà della ricongiunzione può essere esercitata anche da un superstite di iscritto deceduto a condizione che la domanda venga presentata entro due anni dal decesso, e che il titolare del diritto non sia decaduto dall’esercizio della facoltà di ricongiunzione per rinuncia o per inadempimento.

La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato (non è ammessa la ricongiunzione parziale) in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione.

LA RICONGIUNZIONE “IN USCITA”

Si parla di ricongiunzione “in uscita” o passiva quando la domanda è presentata da un soggetto iscritto ad una Gestione previdenziale obbligatoria diversa dall’ENPAPI: in tale caso si può chiedere all’Ente previdenziale a cui si è iscritti il trasferimento dei contributi versati in precedenza all’ENPAPI (art. 1, comma 4 Legge 45/1990).

La relativa domanda deve essere inoltrata alla Gestione previdenziale presso la quale si è attualmente iscritti e presso cui si intende accentrare la propria posizione contributiva.

Per poter presentare domanda di ricongiunzione passiva l’interessato non deve più essere iscritto all’ENPAPI.

L’ammontare dei contributi da trasferire è pari alla somma dei contributi previdenziali versati maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il trasferimento.
Si rinuncia alla ricongiunzione se non perviene la conferma della richiesta entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione e o non viene versato l’importo dovuto. La gestione accentratrice provvederà a determinare il diritto e la misura della pensione unica spettante a seguito dell’esercizio della facoltà di ricongiunzione.

LA RICONGIUNZIONE “IN ENTRATA”

Si parla di ricongiunzione “in entrata” o attiva quando la domanda è presentata da professionista, iscritto all’ENPAPI, in precedenza iscritto in altre forme di previdenza obbligatoria: in tale caso si può chiedere il trasferimento ad ENPAPI dei contributi versati nelle precedenti gestioni (art. 1 commi 1, 2 e 3 Legge 45/1990).

La domanda di ricongiunzione deve essere inoltrata all’ENPAPI che promuoverà il procedimento nei confronti dell’altro/altri Enti ai quali l’interessato è stato iscritto.

Per dar seguito all’istanza è necessario che:

1. all’atto della domanda i contributi oggetto della ricongiunzione riguardino periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza presso le quali la posizione del richiedente non deve risultare più attiva

2. la ricongiunzione non può essere parziale: i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi maturati presso le altre forme previdenziali

3. la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa; in mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione può effettuarsi solo all’atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva.

Anche nel caso di ricongiunzione in entrata si applicano le regole previste dalla Legge n. 45/90, fatta eccezione per il versamento dell’onere di riserva matematica posto a carico dell´assicurato con la conseguenza che per ricongiungere all’ENPAPI le posizioni previdenziali maturate dall’iscritto presso altre gestioni previdenziali obbligatorie occorrerà che gli altri enti previdenziali coinvolti nell’iter di ricongiunzione effettuino il semplice trasferimento delle contribuzioni in loro possesso, maggiorate del 4,5% annuo (come previsto dall´art. 2, comma 1, della legge n. 45/1990), senza alcun onere aggiuntivo per l’assicurato.

Le norme per la determinazione del diritto e della misura dell’unica pensione derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle previste dal Regolamento di Previdenza ENPAPI.