RISCOSSIONE CREDITI PREVIDENZIALI: LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197

La legge di bilancio per il 2023 è intervenuta nuovamente in favore dei debitori italiani con una serie di provvedimenti sulle cartelle esattoriali notificate a partire dall’anno 2000.

Questi provvedimenti, che interessano anche i crediti delle Casse di Previdenza, si possono dividere in due tipologie, la prima relativa ai crediti fino a € 1.000,00 affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e la seconda relativa alla facoltà per l’iscritto di estinguere i debiti per capitale contributivo previdenziale, iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere le somme a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora, somme maturate a titolo di aggio e sanzioni civili accessorie.

La differenza fra le due iniziative consiste, nella sostanza, sull’automaticità della prima (stralcio fino a € 1.000), rispetto alla facoltà di adesione alla seconda da parte dell’Ente creditore (denominata “definizione agevolata”).

Per le Casse di Previdenza le due misure sono sostanzialmente identiche, perché entrambe relative soltanto agli elementi accessori, e non al montante contributivo maturato.

ENPAPI ha scelto tanto di paralizzare l’automatismo della prima misura, quanto di non aderire alla seconda.

Le motivazioni risiedono nel fatto che la prima iniziativa non trova riscontro rispetto alle posizioni debitorie dell’Ente, non essendo stato utilizzato l’agente di riscossione pubblico per il periodo di operatività della norma; oltre ciò è utile segnalare come debiti previdenziali così risalenti nel tempo sono difficilmente contenuti in cifre così esigue, ossia per un massimo di € 1.000 di valore.

La seconda, invece, cancellando integralmente gli elementi accessori del credito, avrebbe impedito di recuperare quelle risorse indispensabili per riconoscere la rivalutazione dei montanti contributivi in contrasto con gli obblighi previsti dalla normativa previdenziale nazionale.

delibera CDA_10_2023_27.01.2023

delibera CDA_11_2023_27.01.2023