Assegno di invalidità

SOGGETTI INTERESSATI

Possono chiedere l’erogazione dell’assegno di invalidità gli iscritti che si trovino nelle seguenti condizioni:

– la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente

– risultino versate almeno cinque annualità di effettiva contribuzione, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda.

INVIO DELLA DOMANDA

La domanda deve essere inviata all’Ente tramite raccomandata A/R o mail all’indirizzo info@pec.enpapi.it o compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “PRATICHE/PREVIDENZIALI”.

Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:

– copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

– certificato medico attestante lo stato d’invalidità con indicazione della causa e dell’epoca dell’insorgenza dell’incapacità lavorativa (eventuale verbale ASL)

– modulo per il cumulo dei redditi

– modulo per l’applicazione delle detrazioni d’imposta.

In caso di infortunio o malattia occorre altresì allegare:

– documentazione comprovante azione giudiziaria promossa contro il responsabile (o i suoi aventi causa)

– prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto (non necessaria per risarcimenti da assicurazioni stipulati dall’interessato).

LA PROCEDURA

Il pensionando sarà sottoposto a visita di accertamento da parte di un medico incaricato da ENPAPI, che tramite il verbale di accertamento confermerà la presenza dei requisiti.

MISURA DELLA PRESTAZIONE

L’importo dell’assegno di invalidità è quello risultante dall’applicazione del sistema contributivo ed è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi dovuti, per il coefficiente legale di trasformazione, relativo all’età di 57 anni, nel caso in cui l’età dell’assicurato al momento dell’attribuzione dell’assegno sia inferiore.

LA DECORRENZA

L’assegno di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’iscritto, avendone conseguito il diritto, ne fa domanda. L’assegno viene corrisposto in 13 mensilità. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

CAUSE DI ESCLUSIONE

L’assegno d’invalidità non può essere concesso (o se concesso è revocato):

– qualora venga meno la riduzione della capacità lavorativa

– qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5%, dell’importo annuo spettante. L’assegno d’invalidità è proporzionalmente ridotto qualora il risarcimento sia inferiore.

L’assegno di invalidità è sospeso qualora il beneficiario non si sottoponga alle visite mediche periodiche predisposte dall’Ente. Trascorsi 6 mesi dalla data di sospensione senza che l’iscritto si sia sottoposto alla visita, l’assegno è revocato d’ufficio.

L’iscritto beneficiario dell’assegno che prosegua l’esercizio della professione e maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, può richiedere la liquidazione di quest’ultima in sostituzione dell’assegno di invalidità.