Indennità di maternità
BENEFICIARI
Le iscritte all’Ente possono presentare domanda per ottenere l’indennità di maternità nei seguenti casi:
– parto
– adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il diciottesimo anno di età al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare
– aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza
INVIO DELLA DOMANDA
La domanda deve essere inviata all’Ente compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “PRATICHE/ASSISTENZA GESTIONE PRINCIPALE”.
La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall’interruzione della gravidanza o dall’entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:
– copia di un documento di riconoscimento valido
– copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF e relativa al secondo anno antecedente la data dell’evento
e a seconda del caso:
• certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’epoca gestazionale (non inferiore alla 26^ settimana+ 2 giorni), la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto o il certificato di assistenza al parto
• copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento pre-adottivo, certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla persona che ha diretta conoscenza dei dati richiesti) e dichiarazione della data di ingresso del bambino nel nucleo familiare (nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo)
• certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, non prima del terzo mese di gravidanza.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di previdenza obbligatorio.
MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’indennità di maternità che viene corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento.
La misura sopra esposta (80% dei 5/12 del reddito professionale 2° anno antecedente evento), comprende anche i casi interruzione di gravidanza per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese.
La medesima misura dell’indennità è prevista nel caso di adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il diciottesimo anno.
L’indennità è riconosciuta anche nel caso di reddito negativo o pari a zero: non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537 (art. 70, comma 3 D.Lgs 151/2001).
In caso di aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza e fino al 6 mese, l’indennità che viene corrisposta è pari all’80% di 1/12 del reddito professionale percepito nel secondo anno antecedente la data dell’evento.
L’indennità viene erogata anche nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: l’importo erogato sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall’Ente (quota differenziale).
L’indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente ed è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% a meno che l’esenzione della ritenuta d’acconto venga dichiarata barrando l’apposita casella nella domanda.
ESEMPIO