COME FACCIO A VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEGLI IMPORTI TRASFERITI?
Il documento più idoneo per verificare importi accreditati, periodi contributivi ed eventuali committenti è l’estratto conto rilasciato dalla Gestione Separata INPS prima del trasferimento della posizione ad ENPAPI.
Per verificare gli importi accreditati fino all’anno 2004 compreso, la Gestione Separata INPS ha inviato, nel corso dell’anno 2006, un estratto conto con visualizzazione delle annualità fino a quel momento registrate (1996/2004). Chi è in possesso di tale documento potrà agevolmente verificare la contribuzione relativa a quel periodo. Per le annualità successive (dal 2005 in poi) saranno utili:
· CUD o buste paga per i collaboratori
· Modello F24 dal quale risultino i versamenti alla Gestione Separata INPS
· Modello UNICO – quadro RR - dal quale risulti la contribuzione dovuta alla Gestione Separata INPS
· Certificazione delle ritenute operate nell’anno e/o ricevute delle prestazioni
· Ogni altro documento idoneo a certificare l’avvenuto versamento contributivo
N.B. l’estratto conto utile alla verifica, rilasciato o trasmesso dalla Gestione Separata INPS, deve esibire la dicitura “ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO LAVORATORI PARASUBORDINATI”. Solo tale estratto conto contiene i versamenti effettuati presso la Gestione Separata INPS da collaboratori, lavoratori occasionali e professionisti.
Non sono, invece, utili gli estratti conto INPS che riportino, come tipo di contribuzione, la dicitura “LAVORO DIPENDENTE” in quanto tali versamenti si riferiscono a periodi di lavoro dipendente presso una struttura privata e risultano versati alla Gestione previdenziale idonea all’accoglimento della posizione (INPS – FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD).
QUALI DATI DEVO COMUNICARE ALL’ENPAPI?
ENPAPI ha predisposto modulistica cartacea e digitale che gli Assicurati potranno compilare fornendo tutti i dati e gli elementi utili all’iscrizione all’Ente ed alla verifica della correttezza dell’avvenuto trasferimento.
L’Assicurato è invitato a compilare i moduli predisposti al fine di fornire tutte le informazioni riguardanti i dati anagrafici e professionali dal 01/01/1996 ad oggi e più precisamente le seguenti sezioni:
contribuzione trasferita: l’Assicurato è tenuto a verificare che i dati riportati nella lettera e presenti nell’area riservata in relazione a dati anagrafici ed importi trasferiti dall’INPS siano corretti. I dati da verifica sono:
- tipologia dell’attività svolta: collaboratore o professionista;
- periodo di versamento: anni nei quali l’Assicurato ha esercitato attività infermieristica in regime libero professionale per la quale sono stati versati contributi alla Gestione Separata INPS;
- importi trasferiti: per verificare l’importo versato in origine, ovvero l’intera somma versata dal committente nel caso di collaborazione, è necessario confrontare i dati riportati per ciascuna annualità sotto la voce “totale versato” con quelli presenti, per lo stesso anno, nell’estratto conto rilasciato dalla Gestione Separata INPS ovvero in ogni altro documento utile alla verifica (vedi la domanda presente nella sezione FAQ “Come faccio a verificare la correttezza degli importi trasferiti?”);
- committente/partita Iva: viene indicato per i professionisti il numero di Partita Iva e per i collaboratori il committente presso il quale è stata svolta attività libero professionale che ha provveduto al versamento dei contributi presso la Gestione Separata INPS
- sede INPS: è la sede che ha percepito i contributi erroneamente versati ed ha provveduto ad effettuare il trasferimento della posizione presso ENPAPI.
correttezza dei dati riportati: l’Assicurato è tenuto a compilare la sezione dichiarando:
- se i dati riportati (importi, periodi e committenti) sono esatti “ne conferma la correttezza”
- se vi sono correzioni da apportare ai dati anagrafici in possesso dell’Ente o se i dati non sono completi, l’Assicurato è tenuto a comunicarlo compilando l’apposito spazio;
- se l’INPS non ha trasferito tutti gli importi di competenza (per i collaboratori il trasferimento riguarda solo 1/3 dell’importo totale) omettendo importi o intere annualità, l’Assicurato deve comunicarlo all’ENPAPI ed alla sede INPS che ha accolto i Suoi versamenti e non li ha trasferiti all’ENPAPI. L’Assicurato è tenuto ad allegare alla richiesta idonea attestazione che certifichi l’avvenuto versamento effettuato presso l’INPS non trasferito all’ENPAPI;
- se i contributi sono stati erroneamente trasferiti all’ENPAPI in quanto l’Assicurato, per quel periodo, non era iscritto all’Albo ovvero perché l’attività svolta (che ha dato luogo al versamento alla Gestione Separata INPS) non era di natura infermieristica, è necessario compilare l’apposito spazio indicando le annualità oggetto di errato trasferimento e la motivazione allegando idonea certificazione che attesti lo svolgimento di un’attività diversa da quella infermieristica (o ad essa connessa).
iscrizione all’ENPAPI: l’Assicurato è tenuto a comunicare in quale situazione lavorativa si trova attualmente al fine di determinare l’obbligatorietà di iscrizione all’ENPAPI. Deve pertanto dichiarare alternativamente:
- la prosecuzione dello svolgimento di una delle attività che presuppongono l’obbligatorietà di iscrizione all’ENPAPI (se l’Assicurato è attualmente titolare di Partita Iva, di rapporto di collaborazione ovvero se partecipa ad associazioni professionali o effettua prestazioni occasionali di natura infermieristica): in tal caso si procederà all’iscrizione all’ENPAPI con decorrenza dalla data di inizio dell’attività svolta in regime libero professionale. L’Assicurato è tenuto a consultare il Regolamento di Previdenza e le schede pratiche disponibili sul sito internet al fine di conoscere tutti i diritti e gli obblighi connessi all’iscrizione all’Ente. L’Assicurato riceverà apposito provvedimento di iscrizione con l’indicazione del numero di matricola e degli adempimenti posti a Suo carico;
- di non proseguire l’attività libero professionale infermieristica e di chiedere la cancellazione dall’Ente: in tal caso l’Assicurato che dichiara di non esercitare alcuna delle attività che prevedono l’obbligatorietà di iscrizione all’ENPAPI, riceverà una comunicazione nella quale verrà comunicato il numero di matricola ed il periodo di iscrizione all’Ente (coincidente con il periodo di esercizio dell’attività libero professionale)
- di non proseguire lo svolgimento dell’attività libero professionale e di voler rimanere iscritto all’ENPAPI in qualità di contribuente volontario: tale facoltà è concessa all’Assicurato che, non essendo più in possesso dei requisiti obbligatori che consentono l’iscrizione ad ENPAPI (in quanto non più libero professionista), decida di continuare a versare contributi volontari al fine di aumentare l’importo della propria pensione. È pertanto necessario comunicare da quale data (successiva alla chiusura dell’attività) l’Assicurato ha intenzione di iniziare i versamenti volontari. Prima di effettuare questa scelta, L’Assicurato è tenuto a consultare il Regolamento di Previdenza e le schede pratiche relative alla contribuzione volontaria al fine di conoscere gli adempimenti obbligatori relativi alla prosecuzione di iscrizione volontaria.
dati professionali: l’Assicurato dichiara, sotto la propria responsabilità, i periodi nei quali ha prestato attività infermieristica in regime libero professionale indicando il numero di Partita Iva o il committente presso il quale è stata svolta l’attività ed il tipo di rapporto instaurato.
Tale comunicazione è fondamentale per effettuare una corretta iscrizione all’ENPAPI.
dati reddituali: l’Assicurato dichiara sotto la propria responsabilità i redditi ed i volumi d’affari conseguiti per ciascun anno nel quale è stata esercitata attività libero professionale.
L’Assicurato è tenuto a compilare solo le annualità di interesse (solo quelle in cui vi è esercizio dell’attività) con l’indicazione dei compensi percepiti esclusivamente per l’attività oggetto di iscrizione all’ENPAPI (ad esempio: se un Assicurato dipendente del settore privato dal 1996 ha esercitato attività libero professionale per gli anni 1999, 2000 e 2003, è tenuto a compilare le annualità 1999, 2000 e 2003 con l’indicazione dei soli compensi – reddito professionale e volume d’affari – percepiti in qualità di libero professionista con esclusione dei compensi percepiti in qualità di lavoratore dipendente).
L’Assicurato è tenuto a dichiarare sia il reddito professionale (reddito lordo) che il volume d’affari (totale fatturato o corrispettivo lordo) per ciascun anno di interesse anche se le attività sono esenti da IVA (per i titolari di Partita Iva deve essere dichiarato il totale fatturato) o se si è titolari di un rapporto di collaborazione (in tal caso in genere l’importo del reddito e del volume d’affari coincide identificandosi entrambi nel reddito lordo)
attuale situazione lavorativa: l’Assicurato avrà cura di indicare nell’apposita sezione la situazione lavorativa nella quale si trova attualmente.
Se l’Assicurato esercita l’attività in più di una modalità (ad esempio un dipendente che effettua prestazioni occasionali) sarà tenuto a barrare tutte le opzioni che lo riguardano (nel caso in esempio sarà necessario barrare la prima e l’ultima ipotesi).