RISCATTO DELLE ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI ANTECEDENTI IL 01/01/1996
|
Riferimenti normativi
|
art. 33 Regolamento di Previdenza- Regolamento per il riscatto
|
|
Riferimenti Ente:
|
Ufficio Entrate
|
Soggetti interessati
Tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano iscritti da almeno 5 anni e non più di 7 ad ENPAPI e che abbiano esercitato, per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione al Collegio ed il 1° gennaio 1996 attività di libera professione.
La documentazione
La domanda di riscatto delle attività libero professionali deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata direttamente presso gli uffici dell’Ente.
Al modulo, debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione:
· certificato di iscrizione al Collegio;
· documentazione comprovante l'esercizio dell’attività libero professionale ed il periodo oggetto di riscatto:
→ certificato di attribuzione della Partita IVA;
→ dichiarazione dello Studio associato;
→ dichiarazione della società, Ente o azienda con la quale è intercorso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
→ dichiarazione della Cooperativa sociale.
La procedura
Il perfezionamento della domanda di riscatto avverrà, dopo la necessaria delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ente, mediante l’accettazione dell’onere del riscatto da parte dell’interessato, che potrà scegliere:
· di versare in un’unica soluzione e, in questo caso il automaticamente al momento del versamento
· in caso di rateizzazione: mediante l’invio della dichiarazione di accettazione dell’onere di riscatto, redatta utilizzando l’apposito modulo, di una copia del piano di ammortamento predisposto dall’Ente debitamente firmato per accettazione e di una copia di un documento di identità valido, da inviare agli uffici dell’Ente, a mezzo raccomandata A.R, entro 45 giorni dalla ricezione del provvedimento di riscatto, pena la decadenza della domanda.
La contribuzione dovuta
L’iscritto può scegliere di versare, per ogni anno, riscattato:
· un importo pari alla contribuzione soggettiva minima in vigore nell’anno in cui viene presentata la domanda;
· un importo pari al contributo soggettivo, calcolato con l’applicazione della percentuale del 10% sul reddito percepito nell’anno riscattato.