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Monday, May 21, 2012
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Riduzione – Esonero
Riduzione Minimize

RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

 

Riferimenti normativi

art. 1, comma 8 e art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di Previdenza

 

Riferimenti Ente:

Ufficio Entrate

 

Soggetti interessati

 

Possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo:

1.     gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);

2.     gli iscritti che siano rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare  (riduzione per inattività professionale);

3.     gli iscritti che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età).

Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili.

La riduzione per contestuale lavoro dipendente, per inattività professionale e per età inferiore a 26 anni si applica solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.

 

Possono ottenere la riduzione del 50% contributo soggettivo dovuto (dal 10% al 5% del reddito professionale) gli iscritti che avendo già compiuto il sessantacinquesimo anno di età esercitano la facoltà di iscriversi all’Ente.

 

La documentazione

La riduzione può essere chiesta al momento dell’iscrizione (compilando la sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica (modulo di riduzione/esonero). La domanda di riduzione deve essere inoltrata, con raccomandata a/r ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di riferimento.

Oltre al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmessa anche la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento ed inoltre:

  • nel caso di richiesta di riduzione per contestuale lavoro dipendente: l’attestato di servizio
  • nel caso di richiesta di riduzione per inattività professionale (a seconda della modalità di svolgimento della libera professione):

Ø   copia del registro IVA dell’anno di riferimento

Ø   dichiarazione del legale rappresentante dello studio associato

Ø   dichiarazione del committente

 

La domanda di riduzione deve essere inoltrata, con raccomandata avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di riferimento.

Esonero Minimize

L'esonero dai contributi minimi

 

Riferimenti normativi

artt. 3, 4 e 29 del Regolamento di Previdenza

Riferimenti Ente:

Ufficio Entrate

 

Soggetti interessati

 

Possono chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi gli iscritti che esercitano, contestualmente a quella libero-professionale, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero con contratto di lavoro part-time che preveda una percentuale di orario  superiore al 50% del tempo pieno.

Il professionista che svolge contestuale attività di lavoro dipendente, in base all’orario di lavoro svolto, potrà ottenere:

·        esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimi nel caso di part-time con orario da 50,1% a 99%:

·        esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo nonché dal versamento del contributo di maternità nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.

Sono comunque dovuti i contributi calcolati in percentuale rispetto ai dati reddituali prodotti.

 

La documentazione

L’esonero può essere chiesto al momento dell’iscrizione (compilando l’apposita sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica (modulo di riduzione/esonero). Oltre al modulo di domanda deve essere trasmessa la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento e l’attestato di servizio nel quale sia esplicitato l’orario di lavoro svolto (full-time o part-tome con indicazione della percentuale).

 

La domanda di esonero deve essere inoltrata, con raccomandata a/r ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di riferimento.

 

La procedura

L’Ufficio valuta la sussistenza dei requisiti e la documentazione prodotta dall’interessato e, se necessario richiede le opportune integrazioni; successivamente la domanda viene sottoposta al primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa delibera.

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