RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO
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Riferimenti normativi
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art. 1, comma 8 e art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di Previdenza
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Riferimenti Ente:
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Ufficio Entrate
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Soggetti interessati
Possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo:
1. gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);
2. gli iscritti che siano rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare (riduzione per inattività professionale);
3. gli iscritti che non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età).
Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili.
La riduzione per contestuale lavoro dipendente, per inattività professionale e per età inferiore a 26 anni si applica solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.
Possono ottenere la riduzione del 50% contributo soggettivo dovuto (dal 10% al 5% del reddito professionale) gli iscritti che avendo già compiuto il sessantacinquesimo anno di età esercitano la facoltà di iscriversi all’Ente.
La documentazione
La riduzione può essere chiesta al momento dell’iscrizione (compilando la sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica (modulo di riduzione/esonero). La domanda di riduzione deve essere inoltrata, con raccomandata a/r ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di riferimento.
Oltre al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmessa anche la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento ed inoltre:
- nel caso di richiesta di riduzione per contestuale lavoro dipendente: l’attestato di servizio
- nel caso di richiesta di riduzione per inattività professionale (a seconda della modalità di svolgimento della libera professione):
Ø copia del registro IVA dell’anno di riferimento
Ø dichiarazione del legale rappresentante dello studio associato
Ø dichiarazione del committente
La domanda di riduzione deve essere inoltrata, con raccomandata avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di riferimento.