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giovedì 23 febbraio 2012
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RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO

 

Riferimenti normativi

art. 1, comma 8 e art. 3, commi 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di Previdenza

 

Riferimenti Ente:

Ufficio Entrate

 

Soggetti interessati

 

Possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo:

1.     gli iscritti che svolgono, oltre alla libera professione, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla metà del tempo pieno (riduzione per contestuale lavoro dipendente);

2.     gli iscritti che siano rimasti inattivi per almeno sei mesi continuativi nel corso dell’anno solare  (riduzione per inattività professionale);

3.     gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente (riduzione per età);

4.   gli iscritti, titolari di partita IVA, per i primi 4 anni di iscrizione all'Ente.

Le riduzioni non sono tra di loro cumulabili.

Le riduzioni si applicano solo al contributo soggettivo minimo. È comunque dovuto il contributo soggettivo calcolato in percentuale sul reddito professionale prodotto.

 

Possono ottenere la riduzione del 50% del contributo soggettivo dovuto (per il 2012: dal 12% al 6% del reddito professionale prodotto) gli iscritti che siano già titolari di trattamento pensionistico.

 

La documentazione

La riduzione può essere chiesta al momento dell’iscrizione (compilando la sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica (modulo di riduzione/esonero).

Oltre al modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmessa anche la copia di un documento di riconoscimento ed inoltre:

  • nel caso di richiesta di riduzione per contestuale lavoro dipendente: l’attestato di servizio
  • nel caso di richiesta di riduzione per inattività professionale (a seconda della modalità di svolgimento della libera professione):

Ø   copia del registro IVA dell’anno di riferimento

Ø   dichiarazione del legale rappresentante dello studio associato

Ø   dichiarazione del committente

 

La domanda di riduzione deve essere inoltrata, con raccomandata avviso di ricevimento, ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente.

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