RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI - USCITA
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Riferimenti normativi
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Art. 32 del Regolamento di Previdenza - Legge 45/90
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Riferimenti Ente:
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Ufficio Prestazioni
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L’istituto della ricongiunzione prevede che, fisicamente, avvenga un trasferimento di contributi da una Gestione pensionistica all'altra (l'ultima presso la quale si è iscritti: nel caso di cancellazione da ENPAPI all’l'INPS e viceversa) ed è, in alcuni casi, a titolo oneroso.
La domanda deve essere presentata presso l'ultimo Ente al quale si è iscritti che determinerà l'importo che dovrà corrispondere l'interessato. Non vi sono requisiti di anzianità contributiva e la domanda può essere presentata sempre prima che sia stata perfezionata la domanda di prestazione di carattere pensionistico.
Si precisa che il legislatore ha inteso rendere sempre meno utilizzabile tale istituto (a pagamento) semplificando i requisiti per l'accesso alla totalizzazione (a titolo gratuito).
Domanda di ricongiunzione cd in uscita:
l’iscritto in una gestione previdenza obbligatoria diversa dall’ENPAPI, chiede a questo Ente il trasferimento dei contributi versati in precedenza all’ENPAPI (art. 1, comma 4 Legge 45/1990)
Presentazione della domanda
La domanda di ricongiunzione deve essere inoltrata alla Gestione previdenziale presso la quale si è attualmente iscritti e presso cui si intende accentrare la propria posizione contributiva.
Per poter presentare domanda di ricongiunzione passiva il professionista non deve più essere iscritto all’ENPAPI.
Norme comuni alla ricongiunzione in entrata e in uscita
La facoltà della ricongiunzione può essere esercitata anche da un superstite di iscritto deceduto a condizione che la domanda venga presentata entro due anni dal decesso, e che il titolare del diritto non sia decaduto dall’esercizio della facoltà di ricongiunzione per rinuncia o per inadempimento.
Non è ammessa la ricongiunzione parziale e pertanto i contributi da ricongiungere devono essere tutti quelli versati.
I contributi trasferiti
L’ammontare dei contributi da trasferire è pari alla somma dei contributi previdenziali versati maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il trasferimento.
Onere della ricongiunzione
La ricongiunzione è onerosa per il professionista. L’onere viene calcolato dalla gestione accentratrice ed è pari alla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa e l’importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.
Il pagamento dell’onere della ricongiunzione deve essere effettuato in un’unica soluzione ovvero con la rateazione prevista dalla legge. Si rinuncia alla ricongiunzione se non perviene la conferma della richiesta entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione e o non viene versato l’importo dovuto.
Imputazione dei contributi ricongiunti
La gestione accentratrice provvederà a determinare il diritto e la misura della pensione unica spettante a seguito dell’esercizio della facoltà di ricongiunzione.