L'esonero dai contributi minimi
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Riferimenti normativi
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artt. 3, 4 e 29 del Regolamento di Previdenza
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Riferimenti Ente:
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Ufficio Entrate
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Soggetti interessati
Possono chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi gli iscritti che esercitano, contestualmente a quella libero-professionale, anche attività di lavoro dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero con contratto di lavoro part-time che preveda una percentuale di orario superiore al 50% del tempo pieno.
Il professionista che svolge contestuale attività di lavoro dipendente, in base all’orario di lavoro svolto, potrà ottenere:
· esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimi nel caso di part-time con orario da 50,1% a 99%:
· esonero dal versamento del contributo soggettivo ed integrativo minimo nonché dal versamento del contributo di maternità nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno.
Sono comunque dovuti i contributi calcolati in percentuale rispetto ai dati reddituali prodotti.
La documentazione
L’esonero può essere chiesto al momento dell’iscrizione (compilando l’apposita sezione presente sul relativo modulo di domanda) ovvero successivamente all’iscrizione, utilizzando l’apposita modulistica (modulo di riduzione/esonero). Oltre al modulo di domanda deve essere trasmessa la copia fronte/retro di un documento di riconoscimento e l’attestato di servizio nel quale sia esplicitato l’orario di lavoro svolto (full-time o part-tome con indicazione della percentuale).
La domanda di esonero deve essere inoltrata, con raccomandata a/r ovvero può essere consegnata a mano presso gli uffici dell’Ente, entro 60 giorni dalla fine dell’anno di riferimento.
La procedura
L’Ufficio valuta la sussistenza dei requisiti e la documentazione prodotta dall’interessato e, se necessario richiede le opportune integrazioni; successivamente la domanda viene sottoposta al primo Consiglio di Amministrazione utile per la relativa delibera.