I contributi soggettivi e di maternità sono fiscalmente deducibili ai fini IRPEF.
La contribuzione soggettiva determinata con aliquote opzionali è interamente deducibile.
Il contributivo integrativo, invece, non è deducibile ad eccezione dei casi citati nella risoluzione del 18/05/2006 n.69 dell’Agenzia delle Entrate.