IL REGIME SANZIONATORIO
Il Regolamento di Previdenza ENPAPI (artt. 10 e 11) prevede l’applicazione di sanzioni nel caso in cui l’iscritto non ottemperi, nei tempi previsti, al pagamento dei contributi ed all’invio del modello di dichiarazione reddituale.
Nello specifico gli inadempimenti sanzionati sono:
1) il ritardato pagamento dei contributi;
2) il pagamento di importi inferiori a quanto dovuto;
3) il ritardato o mancato invio della dichiarazione del reddito professionale;
4) l’infedele comunicazione del reddito professionale.
MISURA DELLE SANZIONI
La successiva tabella riporta la misura delle sanzioni in funzione della tipologia di infrazione e del tempo trascorso.
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OBBLIGO
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TIPOLOGIA DI INADEMPIMENTO
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SANZIONE
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CONTRIBUZIONE
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OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
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INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DEL 0,60% PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento fino a quello dell’ effettivo versamento
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RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUZIONE SUPERIORE A 90 GIORNI
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INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DEL 0,60% PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE + 10% DEL CAPITALE NON PAGATO TEMPESTIVAMENTE
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DICHIARAZIONE REDDITUALE
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OMESSO INVIO DELLA DICHIARAZIONE REDDITUALE O DIUCHIARAZIONE INFEDELE
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INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DEL 0,60% PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE sulle maggiori somme dovute con decorrenza dal giorno in cui le stesse avrebbero dovuto essere versate
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OMESSA, RITARDATA O INFEDELE COMUNICAZIONE CHE DA LUOGO A MAGGIORE CONTRIBUZIONE
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SANZIONE PARI A € 10.00
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OMESSA, RITARDATA O INFEDELE COMUNICAZIONE CHE DA LUOGO A MAGGIORE CONTRIBUZIONE CON RITARDO TRA IL 7° ED IL 90° GIORNO
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SANZIONE PARI A € 50.00
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OMESSA, RITARDATA O INFEDELE COMUNICAZIONE CHE DA LUOGO A MAGGIORE CONTRIBUZIONE CON RITARDO SUPERIORE AL 90° GIORNO
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SANZIONE PARI AD € 100.00
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Nel caso di più violazioni le sanzioni si cumulano
MODALITÀ DI RISCOSSIONE
L’Ente ha avviato le procedure di recupero dei crediti nei confronti di soggetti iscritti per le annualità fino al 2005 compreso. A tal fine ha provveduto preventivamente, di concerto con l’Agenzia delle Entrate alla verifica dei dati reddituali comunicati dagli Assicurati.
Gli iscritti interessati da questa prima fase di recupero hanno ricevuto apposita comunicazione con indicazione dell’Importo a debito, comprensivo di sanzioni ed interessi e i bollettini M.Av per effettuare il pagamento in unica soluzione ovvero rateizzato, per importi complessivamente superiori a 2.000 euro .
LA RATEIZZAZIONE
E’ prevista la possibilità di chiedere, utilizzando l’apposito modulo trasmesso dall’Ente, la rateizzazione del pagamento dell’importo richiesto.
La richiesta di rateizzazione presuppone il riconoscimento del debito complessivamente maturato nei confronti dell’Ente.
Il piano di rateizzazione prevede la possibilità di pagamento in 24 rate mensili di pari importo scadenti rispettivamente il giorno 5 di ogni mese. Per poter usufruire della rateizzazione occorre procedere al versamento del 20% del debito (la rateizzazione riguarderà il restante 80% sul quale è applicato un tasso effettivo annuo di interesse pari al tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi dell’anno precedente rispetto a quello in cui l’iscritto accetta il piano di rimborso, incrementato di 0,5 punti percentuali, per il 2010 e di un punto percentuale per gli anni 2011 e 2012).
Il mancato pagamento (da intendersi il pagamento della rata non effettuato decorsi 30 giorni dalla scadenza prevista dal piano di rientro) anche di una sola rata comporterà l’immediata decadenza dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell’art. 1186 c.c., con possibilità dell’Ente di procedere giudizialmente al recupero dell’intero importo dovuto.
L’Ente si riserva la facoltà, in casi eccezionali ed in situazioni particolari di difficoltà e/o di necessità dei soggetti interessati, adeguatamente motivati e documentati, di valutare la concessione, per importi particolarmente elevati, di concedere una maggiore rateizzazione.