INTERVENTI PER STATO DI BISOGNO
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Riferimenti normativi
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art. 28 bis del Regolamento di Previdenza – Regolamento per
gli Interventi Assistenziali in caso di Stato di Bisogno
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Riferimenti Ente:
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Ufficio Prestazioni
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Soggetti interessati
Possono richiedere la prestazione gli iscritti in regola con gli adempimenti contributivi ed i titolari di trattamento pensionistico diretto, indiretto o di reversibilità, nonché i titolari di pensione di inabilità ovvero di assegno di invalidità.
Possono altresì presentare istanza, nei limiti dei versamenti effettuati, coloro che sono stati iscritti all’Ente per almeno un triennio ed i soggetti ammessi alla contribuzione volontaria nonché, nei casi previsti, gli appartenenti al nucleo familiare.
Eventi che legittimano la presentazione della domanda
Danno diritto ad essere collocati in graduatoria:
· eventi straordinari originati da caso fortuito o forza maggiore, con rilevante incidenza sul bilancio familiare per la necessità di farvi fronte con esborsi urgenti e non differibili, né ordinariamente sostenibili (ad esempio, terremoti, alluvioni, altro...)
· malattia o infortunio che provochino la sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale per almeno tre mesi
· decesso dell’iscritto o del pensionato, da cui derivino gravi difficoltà finanziarie al coniuge ed ai figli minori, ovvero ai figli inabili al lavoro se a carico del de cuius al momento della morte
· malattia o infortunio dell’iscritto o pensionato, ovvero di appartenenti al nucleo familiare del medesimo ed a suo carico, per far fronte alle quali siano affrontate spese non coperte dal SSN o da altri Enti
· inabilità temporanea al lavoro, prolungata per almeno tre mesi
Casi di esclusione
Si può usufruire di un solo intervento per stato di bisogno per ciascun anno solare.
Un medesimo evento, ingenerante una situazione di bisogno, può dar diritto al Massimo a due prestazioni (in due anni differenti).
In caso di più aventi diritto all’interno del medesimo nucleo familiare, la prestazione è erogata solo al capo famiglia.
L’intervento per stato di bisogno non è cumulabile, nello stesso anno solare, con l’indennità di malattia ed il contributo per spese funebri.
Avere maturato, l’anno precedente quello della domanda, un reddito individuale o familiare superiori ai limiti stabiliti, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione.
Misura dell’intervento
Ogni anno il Consiglio di Amministrazione stabilisce i limiti minimo e massimo degli interventi per stato di bisogno.
In relazione al numero di domande pervenute ed alle disponibilità economiche, il Consiglio di Amministrazione stabilisce caso per caso la misura della prestazione, tenendo conto dei suddetti limiti minimo e massimo.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di intervento per stato di bisogno deve essere redatta sull’apposito modulo ed inviata a mezzo posta, ovvero consegnata a mano presso la sede dell’Ente entro 180 giorni dall’evento che è causa dello stato di bisogno.
Al modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia di un documento di identità valido
- stato di famiglia
- copia conforme della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare
Ed inoltre,
- in relazione alla previsione di cui alla lettera a), relazione peritale dei danni riportati
- in relazione alle previsioni di cui alla lettera b), certificato medico
- in relazione alla previsione di cui alla lettera c), certificato di morte dell’iscritto o pensionato, copia autentica della dichiarazione dei redditi o altro documento da cui risultino i familiari a carico del de cuius
- in relazione alla previsione di cui alla lettera d), certificato medico e documentazione delle spese sostenute
- in relazione alla previsione di cui alla lettera e), certificato medico che attesti la temporanea inabilità al lavoro
Infine,
- ogni altro documento utile a dimostrare lo stato di bisogno