
PRESENTAZIONE MODELLO UNI/2010: è stato trasmesso il modello UNI/2010 a mezzo posta prioritaria/posta elettronica certificata a tutti gli iscritti. Il modello dovrà essere inviato entro il 10 settembre 2010
Il Modello di dichiarazione reddituale UNI/2010 deve essere inviato entro il 10 settembre p.v. da tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l’anno 2009.
Per i professionisti muniti di una casella di PEC comunicata all’Ente, l’invio del Modello UNI/2010 avverrà unicamente a mezzo Posta Elettronica Certificata.
MODALITÀ DI RICEZIONE DEL MODELLO UNI/2010:
- tramite Posta Elettronica Certificata, per coloro che hanno comunicato all’Ente la propria casella di PEC;
- a mezzo posta ordinaria, per tutti gli altri professionisti.
MODALITÀ DI SPEDIZIONE ALL’ENTE:
Il professionista potrà comunicare i dati reddituali:
- telematicamente, accedendo alla propria area riservata del sito;
- tramite Posta Elettronica Certificata;
- a mezzo raccomandata semplice;
- consegnando il Modello direttamente presso gli Uffici dell’Ente.
TERMINE DI PRESENTAZIONE:
Entro e non oltre il 10 settembre 2010.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’INVIO:
Il Modello UNI/2010 deve essere compilato da tutti coloro che sono stati iscritti ad ENPAPI per l'anno 2009, anche se solo per una frazione di anno ed anche se successivamente cancellati. Nel caso di decesso dell'iscritto l'obbligo della presentazione del Modello, così come del pagamento delle relative somme, è a carico degli eredi. Il Modello deve essere obbligatoriamente compilato ed inviato anche nel caso in cui le dichiarazioni reddituali di riferimento non siano state presentate, o, se presentate, contengano importi imponibili pari a zero o negativi.
COSA COMUNICARE:
Devono essere dichiarati gli importi del reddito professionale di lavoro autonomo e del volume d’affari (totale compensi) prodotti nell’anno 2009, al fine di calcolare correttamente la contribuzione dovuta per tale annualità.
SANZIONI:
L’omessa, la ritardata o l’infedele comunicazione dei dati reddituali che dia luogo ad una maggiore contribuzione comporta di per sé l’applicazione di una sanzione pari ad euro 10,00 ove il ritardo sia contenuto entro i sette giorni successivi alla scadenza e ad euro 50,00 ove il ritardo ricada tra l’ottavo e il novantesimo giorno successivo alla scadenza. Oltre il novantesimo giorno viene applicata una sanzione pari ad euro 100,00.